L’ascensore comporta una serie di spese. Vediamo insieme qual è la ripartizione delle spese tra i condomini per l’installazione di un ascensore o per i lavori di riparazione o manutenzione dell’impianto.
Per le spese relative all’ascensore, si ricorre al codice civile. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo (art. 1124, comma 1).
Intanto, c’è da precisare che l’ascensore in condominio è considerata come una ‘parte comune’: è espressamente elencato tra le parti comuni dell’edificio sensi dell’art. 1117 c.c., in quanto necessario all’uso comune e indispensabile per accedere al tetto e al terrazzo di copertura. Di norma, si ritiene che l’ascensore vada considerato parte comune se installato originariamente nell’edificio. Qualora l’installazione sia successiva, invece, la proprietà dell’ascensore ricadrà sul condomino o sui condomini che hanno sostenuto le spese per l’impianto “purché sia fatto salvo il diritto degli altri di partecipare in qualunque tempo ai vantaggi della innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione dell’impianto ed in quelle di manutenzione dell’opera”.
Sempre il codice civile, inoltre, precisa che qualora un edificio abbia più opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, quindi ad esempio più ascensore per le diverse parti dell’edificio, le spese relative alla loro manutenzione saranno a carico non di tutti, bensì del gruppo di condomini che ne trae utilità.
Installazione ex novo
La legge (D.M. 236/89) prevede che l’installazione di un ascensore sia obbligatoria per gli edifici di nuova costruzione con oltre tre piani. La giurisprudenza ritiene che l’installazione di un nuovo ascensore rientri nel novero delle “innovazioni”, ovvero quei mutamenti diretti al miglioramento o all’uso più comodo della cosa comune rispetto a quella precedente all’esecuzione delle opere di che trattasi. Pertanto, la spesa deliberata secondo la maggioranza indicata dall’art. 1136 (richiamato dall’art. 1120 c.c.) per l’installazione dell’impianto dovrà essere suddivisa in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, dunque in base ai millesimi generali di proprietà previsti dall’art. 1123 del codice civile salvo diversa convenzione.
Ascensori: spese per manutenzione e sostituzione
L’art. 1124 c.c., introdotto a seguito della riforma del 2012, afferma espressamente che gli ascensori debbano essere mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La norma introduce un peculiare criterio di ripartizione della spesa relativa: questa andrà suddivisa per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo.
Viene precisato che, al fine del concorso nella metà della spesa ripartita in ragione del valore, si considerano come piani anche “le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune”. La norma, inoltre non fa riferimento alla tipologia di spese (ordinarie o straordinarie), pertanto si ritiene che i criteri di ripartizione siano da intendersi per entrambe le tipologie. Queste rilevano, invece, per quanto riguarda le competenze dell’assemblea rispetto ai poteri propri dell’amministratore.
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