L’ascensore è certamente la soluzione ideale per gli anziani o i disabili, con lo scopo di aiutarli e ridarli una loro indipendenza. Purtroppo non è possibile optare per questa soluzione, proprio a causa delle dimensioni del vano dell’ascensore.
Un vano ascensore, che sia pubblico o privato, deve essere realizzato ad hoc, e sopratutto deve rispettare le apposite norme e le varie misure standard, inoltre tutto dipende dalla tipologia di edificio che si avrà davanti, e al quale il sistema di elevatore è destinato.
Come tutti sapranno, le dimensioni del vano variano a seconda del contesto, ossia se è pubblico, quindi destinato a scuole, municipi, uffici, camere di commercio, palazzi istituzionali, o se è privato, dunque ad uso residenziale o abitativo. In questo articolo vedremo le varie fonti normative e le dimensioni dei vani.
Le normative del vano ascensore
Le fonti normative che occorrerà conoscere per valutare le dimensioni che dovranno essere rispettate quando si realizza un vano ascensore, sia pubblico che privato sono due, ossia:
– D.P.R. 503 del 24 luglio 1996, questa legge è applicata a tutte le regioni italiane, al di fuori della Lombardia.
– Legge regionale n.6 del 20 febbraio 1989, questa legge al contrario di quella precedente, è valida solo per la Lombardia.
Dato che è una delle parti di ascensori, elevatori ed impianti di sollevamento verticale, il vano ascensore è sottoposto a determinati vincoli e disposizioni approvati dalla legge. Difatti la normativa descritta in precedenza è stata creata specificamente e appositamente pensando alla sicurezza e anche all’accessibilità dell’impianto. Più in particolare, le prescrizioni sono inerenti alle dimensioni minime del vano ascensore, con un’estensione minima fissata per la larghezza della cabina e delle porte. Infine il Decreto Ministeriale 236 del 1989, dice che che per poter installare un ascensore in un edificio, devono esserci degli spazi ben precisi, che cambiano a seconda della tipologia e delle destinazioni d’uso. Questo Decreto, per quanto riguarda le dimensioni minime dell’ascensore, dà delle precise indicazioni sulle regole da rispettare in merito, sia per edifici già esistente, che per quelli di nuova costruzione.
Le dimensioni degli ascensori pubblici
Quando si desidera collocare un impianto di mobilità verticale, bisognerà che il vano ascensore e ovviamente tutte le altre componenti dell’impianto in questione siano a norma di legge. Le dimensioni degli ascensori pubblici devono rispettare i valori stabiliti all’interno della normativa e devono essere progettati per permettere l’accesso ai disabili o anziani.
Se il palazzo in questione è abbastanza vecchio, e non dispone di un ascensore, bisogna tenere presente queste dimensioni:
– 1,20 cm di profondità;
– 0,80 cm del vano di apertura porta sul lato corto.
Inoltre la piattaforma di distribuzione nello spazio di fronte la cabina dev’essere 1,40 m x 1,40 m.
Le dimensioni degli ascensori privati
Le dimensioni minime che deve avere un ascensore privato non sono sottoposte a nessun obbligo legislativo. Le cabine possono avere una dimensione di 800 x 1200 mm o altrimenti 1100 x 1400 mm con personalizzazioni.
Secondo la legge, ogni edificio di nuova costruzione che disponga più di tre piani, dev’essere munita di ascensore. Le dimensioni minime di un edifico di nuova costruzione sono maggiori rispetto a quelle di un edificio già esistente. La cabina deve essere grande 1,40 m di profondità e 1,40 m di grandezza, mentre l’apertura della porta dev’essere almeno di 80 cm.
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